Segreteria - Istruzione
L’art. 1 della L. R. n. 31/1980 dispone che le funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 616/1977 comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione. Tali funzioni devono essere esercitate dai Comuni secondo i principi previsti dalla suddetta L. R. n. 31.
Il diritto allo studio è assicurato medianti interventi diretti a:
| • | facilitare la frequenza nella scuola dell’obbligo; |
| • | favorire e finanziare le proposte didattiche ed educative che consentano una prosecuzione dell’esperienza educativa finora attuata in collegamento tra i vari ordini di scuola; |
| • | consentire l’inserimento in strutture scolastiche e la socializzazione dei minori diversamente abili; |
| • | favorire la prosecuzione degli studi ai meritevoli; |
| • | sostenere la scuola dell’Infanzia, in attuazione alla Convenzione stipulata con la stessa, e promuoverne l’attività educativa. |
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2010
Dote scuola anno scolastico 2010 2011 (PDF)
Servizio di asilo nido anno scolastico 2010/2011 (PDF)




