ALTO RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

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Regione Lombardia ha disposto che:

 

1. per tutta la durata del periodo di alto rischio, sono applicate le norme relative alla difesa

dei boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21

novembre 2000, n. 353, agli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008 e

alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre

2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di

protezione civile”;

2. nell’arco temporale in cui vige il presente periodo di alto rischio di incendio boschivo il

divieto di accensione, all’aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri è

assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale;

3. per l’individuazione delle Classi di rischio dei Comuni si rimanda al servizio “Rischio

Incendio Boschivo” sul Geoportale della Lombardia;

4. per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si

rimanda al PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA

ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2025 - 2028, in particolare alle Sezioni 5.4 e 6.4.

 

Inoltre, il r.r. 5/2007 all’art. 54 c. 4 prevede: “Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre

al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento

metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli

o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni

operazione che possa creare pericolo di incendio”.

Ultimo Aggiornamento

11
Ago/26

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